Art. 14.
(Modifiche all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo snowboard).

      1. All'articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Snowboard, telemark e altre pratiche sportive»;

          b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il telemark o altre tecniche di discesa»;

 

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          c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. In relazione alle altre pratiche sportive individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica (nordic walking), che possono essere individuati anche dai comuni, le regioni provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sul rischio di valanghe, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 17».